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Con la circolare n. 660 del 14 gennaio 2014 è stata attivata la sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI (istituito con legge n. 662/1996) destinato all’imprenditoria femminile. La sezione speciale, istituita cin il provvedimento del Ministro dell’Eoonomia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico è dotato di risorse pari a € 10.000.000.  Saranno impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia.

Quali sono le imprese femminili?

Le imprese di micro, piccola e media dimensione, di qualsiasi settore, purchè:

  • società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
  • società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne;
  • le ditte individuali gestite da donne, che operano nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
Come si accede alle garanzie e controgaranzie del Fondo Centrale per le PMI?

L’accesso alle garanzie del Fondo può avvenire mediante prenotazione, oppure secondo il tradizionale iter di accesso mediante intermediario finanziario.
Nel primo caso, le imprese femminili interessate devono prenotare anticipatamente la garanzia inviando apposita documentazione al Gestore del Fondo. Ottenuta la delibera di approvazione del Comitato di gestione del Fondo, l’impresa può recarsi presso un intermediario finanziario (banca, società di leasing o confidi) che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia entro 3 mesi dalla data di delibera del Comitato.

Diversamente, l’impresa femminile ha facoltà di rivolgendosi senza prenotazione a un intermediario finanziario che presenterà la domanda al Gestore del Fondo allorché si appresterà a perfezionare l’accordo per l’effettuazione di una tra le operazioni garantibili di seguito descritte.

Quali sono le operazioni interessate dalle garanzie del Fondo?

1. Operazioni finanziarie con copertura massima del Fondo fino all’80%.

La garanzia diretta del Fondo, è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie, finalizzate all’attività di impresa, riferite a:

  • imprese ubicate nei territori delle regioni del Mezzogiorno;
  • imprese femminili;

La controgaranzia del Fondo, è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Importo massimo garantibile può raggiungere 1,5 milioni di euro.

2. Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni.

La garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70% dell’ammontare delle operazioni di anticipazione del credito, senza cessione dello stesso, accordate alle PMI che vantano crediti certificati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.

La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito da una Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria è pari a 2,5 milioni di euro.

3. Operazioni finanziarie di durata superiore a 36 mesi.

Le operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi,la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 70% dell’ammontare dell’operazione stessa.

La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito da un Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

L’importo massimo garantibile, per singola impresa beneficiaria, è pari a 2,5 milioni di euro.

4. Operazioni finanziarie per il consolidamento delle passività.

Le operazioni di consolidamento di passività a breve termine (prestiti per il consolidamento di debiti) accordate la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 30% dell’ammontare dell’operazione finanziaria.

La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60% dell’importo garantito da un Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60%.

5. Operazioni sul capitale di rischio.

Sono ammesse alla garanzia diretta del Fondo le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute dai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi per il tramite delle società di gestione del risparmio e delle società di gestione armonizzate.
La garanzia diretta copre fino al 50% della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle azioni o quote dell’impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione.

La controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito da un Confidi o da altro fondo di garanzia accreditato, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60%.

Le partecipazioni garantite dal Fondo devono essere detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 7 anni, pena la decadenza della garanzia.
L’importo massimo garantibile dal Fondo, per singola impresa beneficiaria, è pari a 2,5 milioni di euro.

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