Credito di imposta: come recuperare il 90% di investimenti in progetti di ricerca.

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Il fine ed il principio è incentivare le imprese a commissionare alle Università o altri enti pubblici progetti di ricerca.
Questo è lo spirito del credito d’imposta introdotto col Decreto Sviluppo, decreto legge 70 del 2011. A certificare i requisiti soggettivi, oggettivi, modalità di calcolo e di accesso al credito d’imposta è l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 51/E.

Possono usufruire dell’incentivo, nella misura del 90% delle somme investite, tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica o dimensioni, di qualsiasi settore economico. L’agevolazione spetta anche agli enti non commerciali (es. associazioni) con riferimento all’attività commerciale eventualmente svolta.

Unico, fondamentale, presupposto è che tali soggetti commissionino progetti di ricerca alle Università oppure altri enti pubblici di ricerca. Restano pertanto escluse dal beneficio le spese sostenute per progetti di ricerca realizzati in compartecipazione con Università o enti pubblici.

Non è importante la data di non è importante la data di inizio dell’attività dell’impresa commissionaria: potranno fruire dell’agevolazione anche le imprese che si costituiscono o avviano l’attività dopo il 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo.

Il credito di imposta spetta per “gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre2012”. Proprio il riferimento alla “realizzazione” non esclude il beneficio per i progetti in corso al 31 dicembre 2010: in tal caso il credito è pari alla somma dei costi sostenuto dopo quest’ultima data.

Calcolo del credito d’imposta

Il credito per il del 90% dell’importo degli investimenti in ricerca che eccede la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010. Ciò significa che occorre calcolare la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 e raffrontarla con l’importo degli investimenti realizzati dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2012.
Il credito sarà pari al 90% della differenza tra gli investimenti commissionati nel periodo 2011-2012 e la media degli investimenti in ricerca effettuati nel periodo 2008-2010.

Nella ipotesi in cui in nessuno dei tre esercizi diriferimento siano stati sostenuti costi di ricerca, la percentuale del credito di imposta sarà applicabile all’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascuno dei due periodi agevolabili.
Per i soggetti che non hanno un triennio di riferimento per ilcalcolo della media – per aver iniziato l’attività da un periodo di tempo inferiore – la media dei costi è calcolata sul periodo decorrente dalla costituzione.

Le commesse vanno perfezionate secondo le normali condizioni di mercato e devono rispettare il requisito di inerenza ad attività e beni dell’impresa.
E opportuno che i beneficiari conservino tutta la documentazione, amministrativa e contabile, utile a dimostrare l’ammissibilità, l’effettività ed inerenza delle spese sostenute.

L’articolo 1 del decreto sviluppo non prevede specifici limiti alla possibilità di cumulare il credito di imposta con altri contributi pubblici o agevolazioni. Le imprese interessate potranno cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni o contributi pubblici concessi per spese in ricerca, salvo che le norme disciplinanti tali agevolazioni dispongano diversamente.

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