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La Regione Campania ha reso note, con delibera di giunta n. 631 del 15 novembre 2011, le linee guida di accesso agli incentivi per assumere disabili in attuazione del regime di assunzioni obbligatorie disciplinato dalla legge 68 del 1999.

Il contributo, a valere sulla dotazione annuale del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, viene concesso ai datori di lavoro obbligati e non dalla legge ad impiegare soggetti con ridotta capacità lavorativa. Occorre precisare che l’incentivo è concesso ai soli datori che contestualmente alle assunzioni stipulino apposita convenzione con il Servizio per l’impiego della Provincia territorialmente competente.

Ammontare del contributo erogabile per assumere disabili

L’incentivo erogabile è pari:

  • al 60% dei costi salariali per ogni lavoratore assunto con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
  • al 25% dei costi salariali per ogni lavoratore assunto con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% .

Per costi salariali si intendono la retribuzione lorda, i contributi previdenziali obbligatori ed i contributi assistenziali per figli e famiglia. Occorre precisare che il contributo viene erogato per le sole assunzioni a tempo indeterminato come previsto dall’articolo 37, comma 1, lettera c della legge 247/2007.

Chi sono i datori di lavoro obbligati e non ad assumere disabili?

La risposta è nella legge n. 68 del 1999 che disciplina il collocamento dei disabili. Viene introdotto un criterio quantitativo per individuare i datori di lavoro privati obbligati, per nuove assunzioni, ad impiegare disabili. In particolare coloro che abbiano alle dipendenze più di 15 lavoratori sono obbligati ad ottenere le prestazioni di:

  1. un disabile, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
  2. due disabili, se occupano da 35 a 50 dipendenti;
  3. il 7% dei lavoratori, se occupano oltre 50 dipendenti.

Al di sotto di tali soglie non vi sono tali obblighi. In questo caso è consentito ottenere il contributo presentando apposita istanza.

L’istanza di ammissione al contributo (tutta la modulistica è scaricabile dai link a fine articolo!) va presentata all’atto della richiesta di assunzione del disabile e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di instaurazione del rapporto di lavoro.
Entro l’anno successivo, il datore di lavoro, deve presentare apposita domanda di liquidazione presso il Servizio per l’impiego della Provincia competente.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro il contributo all’assunzione potrà essere ridotto e riproporzionato in base alla minore durata nella sola ipotesi che cessazione sia avvenuta per causa non imputabile al lavoratore disabile.
Il contributo è ridotto in proporzione alla minore durata delle prestazioni lavorative nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il rimborso forfettario per rimuovere barriere architettoniche sui luoghi di lavoro

Viene concesso un rimborso forfettario per le spese, sostenute dal datore di lavoro, necessarie alla trasformazione del posto di lavoro e renderlo adeguato alle possibilità operative di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
Lo stesso aiuto è concesso per la dotazione di attrezzature per il telelavoro (uso di strumenti informatici e telematici) ovvero la rimozione di barriere architettoniche.

La richiesta va presentata al Servizio per l’impiego della Provincia territorialmente competente. Ad essa va allegata l’intera documentazione di spesa, preventive e consuntive, e la relazione sugli interventi già realizzati e da realizzare per i quali viene chiesto il rimborso forfettario. Il limite massimo di rimborso è pari a 20.000 euro.

Documentazione da scaricare per accedere ai contributi

2 commenti


  1. Grazie sign. greco, per tutte le informazioni che mi e ci state dando sulla imprenditorialità autonoma e sulle assunzioni per persone disabili. Massima stima ed ammirazione!

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