Riforma dell’apprendistato, tutte le novità del Testo Unico in via di emanazione.

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Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 5 maggio 2011, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi, ha approvato uno schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (Legge n. 247 del 2007), disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.

Sul testo, già presentato dal Ministro alle Parti Sociali, verrà in sancita l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

Come promesso, passiamo in rassegna le peculiarità dello schema di decreto in via di emanazione.

La disciplina tecnica del contratto di apprendistato, nello schema approntato dal Consiglio dei Ministri, è prima di tutto rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero a contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

Oltre ai contenuti tradizionali del contratto collettivo, gli accordi tra le parti sociali dovranno prevedere la presenza di un tutore o referente aziendale e la possibilità, anche in concorso con le regioni, di finanziare percorsi formativi aziendali per gli apprendisti.
Sarà possibile, inoltre, il riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali e ai fini del proseguimento degli studi (ciò anche nei percorsi di istruzione degli adulti).

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere con contratto di apprendistato non potrà superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro.
Questi, qualora non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o comunque, in numero inferiore a tre, potrà assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Il decreto, in particolare, prevede la definizione di tre tipologie di contratto:

  • l’apprendistato per la qualifica professionale;
  • l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Apprendistato per la qualifica professionale

Potranno essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica professionale, in tutti i settori di attività, i giovani che abbiano compiuto 15 anni.
Alle regioni è rimessa, d’intesa con il ministero del lavoro, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica professionale. Le norme dovranno prevedere un monte ore di formazione congruo col conseguimento della qualifica professionale.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualificazione contrattuale i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Chi è in possesso di una qualifica professionale di istituto tecnico, potrà sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante a partire dal diciassettesimo anno di età.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliranno, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a sei anni.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Potranno essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

La regolamentazione e la durata dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.