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Vi propongo, per la serie miniguide, un dettagliatissimo articolo pubblicato da Ipsoa a firma di Bruno Pagamici sul funzionamento del credito d’imposta per il Mezzogiorno. Il meccanismo agevolativo inserito nel Decreto Sviluppo, approvato alla Camera, ed in attesa di conferma dalla Commissione Europea, rivolgo alle imprese che investono in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
L’agevolazione incentiva gli interventi riguardanti la creazione di nuovi stabilimenti, l’ampliamento di quelli esistenti, la diversificazione di produzione, riconversione dei processi produttivi.

Si riaprono i rubinetti per chi investe nel Mezzogiorno. Con il passaggio alla Camera del Decreto Sviluppo è stato rifinanziato il credito d’imposta (c.d. Visco Sud) per le imprese che investono nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Anche se occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione europea, sembra ormai tutto pronto per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno attraverso la concessione del credito d’imposta per gli investimenti.

Il bonus, che era stato nella Finanziaria 2007, è stato rispolverato lo scorso 21 giugno 2011, quando la Camera ha approvato, in prima lettura, la conversione del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 (Decreto Sviluppo). Nel corso dell’esame della Camera, infatti, il legislatore ha disposto il rifinanziamento del credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate (c.d. Visco Sud).

Per la copertura dell’agevolazione si farà ricorso alle risorse del FESR (Fondo europeo di sviluppo Regionale) – e del relativo cofinanziamento nazionale -, destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

I limiti di finanziamento relativi a ciascuna delle regioni interessate saranno determinati da un apposito decreto (per l’emanazione del quale non è previsto alcun termine) del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Tale decreto dovrà, inoltre, individuare la durata dell’agevolazione e fissare le disposizioni di attuazione necessarie a garantire coerenza con le priorità e le procedure previste per i Fondi strutturali Europei.

Il comma 2 dell’art. 2-bis prevede anche che i soggetti interessati avranno diritto al credito di imposta fino all’esaurimento delle risorse finanziaria e rimanda ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’individuazione delle relative modalità applicative.

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), tenendo presente che con la locuzione “imprese” debbano intendersi tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
Sono invece esclusi dal credito d’imposta le “imprese in difficoltà” finanziaria e i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché i settori dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

I progetti finanziabili

L’agevolazione incentiva progetti di investimento iniziale riguardanti:

  • la creazione di un nuovo stabilimento;
  • l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
  • un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
    Nello specifico, l’agevolazione è concessa in relazione ai costi sostenuti per effettuare interventi strutturali, quali la creazione di un nuovo impianto, l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti (diversi da quelli infissi al suolo) esistenti, in quanto gli stessi si realizzano attraverso interventi:
    • volti ad aumentare la capacità produttiva degli impianti con l’aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l’aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
    • intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
    • di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell’impianto che consenta di incrementarne i livelli di produttività.

I beni agevolabili

Costituiscono beni agevolabili le acquisizioni (effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria), correlate agli investimenti facenti parte di un progetto iniziale, di beni strumentali nuovi (materiali ed immateriali) ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
In particolare, si tratta di:

  • macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’art. 2424 c.c., destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali agevolabili.
    In tale ambito, sono altresì agevolabili:
    • attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;
    • attrezzatura varia ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa;
    • attrezzatura che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d’usura;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
  • brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva.
    Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta. Restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione, tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa, compresi gli immobili e gli autoveicoli, le spese e gli oneri pluriennali deducili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 108 del TUIR.

Per quanto concerne le acquisizioni mediante contratto di locazione finanziaria, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari, il contratto deve avere la forma di leasing finanziario e contemplare l’acquisto dell’attivo alla scadenza del contratto di locazione. Infatti, il mancato esercizio del diritto di riscatto comporterà la revoca dell’agevolazione.

Il calcolo dell’investimento ammissibile

L’ammontare dell’investimento ammissibile all’agevolazione è dato, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma decurtato degli ammortamenti dedotti, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Dal calcolo dell’investimento ammissibile restano esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione, che, pertanto, non devono essere sottratti dall’importo complessivo dell’investimento lordo. In pratica, gli ammortamenti relativi ai beni agevolati, siano essi acquisiti a titolo di proprietà ovvero in locazione finanziaria, rileveranno, in diminuzione, a partire dall’esercizio successivo a quello di entrata in funzione dei beni cui si riferiscono.

Gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria concorrono alla determinazione delle spese ammissibili in misura pari al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni stessi (detto costo non comprende le spese di manutenzione). Nessuna rilevanza può attribuirsi, pertanto, al prezzo di riscatto ed al canone periodico pagato dall’impresa.

Determinazione del credito d’imposta

Il riconoscimento del credito d’imposta, anche per le operazioni di locazione finanziaria, avviene applicando all’ammontare delle spese agevolabili (investimento netto), relative ai beni connessi ad un progetto d’investimento iniziale:

  • le intensità di aiuto nella misura massima stabilita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, approvata con decisione C(2007) 5618 def. del 28/11/2007;
  • le maggiorazioni per la piccola impresa ovvero per la media impresa, laddove applicabili;
  • il massimale di aiuti corretto nel caso di grandi progetti d’investimento.

Di seguito si riporta la formula da applicare per determinare il credito d’imposta:

investimento netto x intensità di aiuto = credito d’imposta

Il beneficiario deve comunque partecipare al finanziamento dell’investimento con un apporto minimo, pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico