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Hanno diritto al risarcimento danni le imprese che in Campania, il 12 gennaio 2011, tentarono invano di accedere ai contributi Inail ISI 2010 per il finanziamento di progetti volti a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro. A stabilirlo é il Tar Lazio con sentenza 19 febbraio 2013, n. 1868 che ha fissato un risarcimento di 3100 euro per il danno dovuto alle spese di partecipazione ad un procedimento dichiarato dai giudici illegittimo.

In ballo vi erano complessivi 5 milioni di euro, parte di una dotazione nazionale ben maggiore (intorni ai 60 milioni di euro).  Alla base di un giudizio durato 2 anni e che ha condotto alla sentenza del 19 febbraio il “crollo” (black out temporaneo) del sistema informatico predisposto dall’Inail mediante il quale le imprese potevano presentare istanza di accesso ai finanziamenti.
L’inoltro della domanda permetteva di “prenotare” le somme richieste facendo diminuire, contemporaneamente, il monte risorse disponibili.

Proprio il meccanismo della prenotazione ha convinto i giudici dell’illegittimità del procedimento.

Sebbene il bando, infatti, prevedesse una “procedura a sportello” e cioé, come prevede la legge (dlgs 123/1998), con svolgimento dell’istruttoria e valutazione solo dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande (seguendo lo schema presentazione delle domande – istruttoria secondo ordine cronologico – assegnazione secondo ordine cronologico), al tempo stesso permetteva di “prenotare” le somme richieste con il solo inoltro della candidatura determinando, logicamente, la chiusura anticipata dello sportello per impiego integrale del monte risorse disponibili.
E’ chiaro che quest’ultimo meccanismo configgesse con il sistema della procedura a sportello delineata dalla legge prima citata.

Pertanto l’Inail avrebbe dovuto ammettere tutte le domande entro la scadenza naturale del bando e non anticipatamente. Solo dopo aver raccolto tutte le istanze avrebbe dovuto procedere all’istruttoria delle stesse in ordine cronologico, riconoscendo quelle finanziabili ed impegnando le somme richieste. Solo dopo tali operazioni comunicare agli altri interessati l’esaurimento dei 5 milioni di euro di dotazione iniziale.

Il collegio ha quindi  dichiarato illegittimo il procedimento, riconoscendo il risarcimento del danno per equivalente alle imprese escluse per le spese sostenute inutilmente per accedere ad una procedura illegittima. Risarcimento pari a 600 euro come rimborso forfettario oltre il costo di 2.500 euro per il noleggio della piattaforma informatica ed assistenza tecnica.