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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2013 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dal contributo previsto per l’acquisto di veicoli nuovi a bassa emissione di anidride carbonica.

Gli incentivi sono applicati sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto per i clienti.
Le case madri compensano ai concessionari gli sconti praticati applicando un minor prezzo di acquisto e poi recuperano l’importo sottoposto a statale attraverso un credito d’imposta in compensazione per il versamento di ritenute, Irpef, Ires o Iva.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, anche tramite il modello F24, del credito d’imposta per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
  • “6832” denominato Credito d’imposta – contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
  • “6838” denominato Credito d’imposta – contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
  • “6839” denominato Credito d’imposta – contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Con successiva risoluzione saranno individuati gli ulteriori codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli acquisti effettuati nell’anno 2015.

Documenti da scaricare

  • Risoluzione n. 32/E Agenzia delle Entrate, codici tributo per incentivi all’acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica.