Decreto sviluppo, come funziona il credito d’imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno.

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Con l’emanzione del Decreto Sviluppo (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011) è stato introdotto un incentivo dedicato all’occupazione nel Sud Italia.
Si tratta del credito d’imposta per ogni lavoratore “svantaggiato” o “molto svantaggiato” assunto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia a tempo indeterminato. L’assunzione deve avvenire nei 12 mesi successivi al 14 maggio 2011, data dell’entrata in vigore del decreto.

Per “lavoratore svantaggiato”, si intende:

  • Chi da almeno sei mesi non ha un impiego regolarmente retribuito;
  • ovvero che non è in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • ovvero ha superato i 50 anni di età;
  • ovvero vive solo con una o più persone a carico;
  • ovvero occupato in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;
  • ovvero faccia parte di una minoranza nazionale (le cui caratteristiche sono specificate nel decreto).

In questo caso al datore di lavoro spetta un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.

Nel caso dei lavoratore “molto svantaggiato”, ovvero che non lavora da 24 mesi, il credito d’imposta del 50% dei costi salariali riguarda i 24 mesi successivi all’assunzione.
Il calcolo dell’incentivo considera l’effettivo incremento occupazionale realizzato nei 12 mesi precedenti all’entrata in vigore del decreto. Nello specifico, avviene sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quelli mediamente occupati nel periodo considerato.

Un meccanismo di calcolo differente è dedicato invece ai nuovi imprenditori, cioè a coloro che aprono la loro attività dal mese successivo all’entrata in vigore del decreto.  In questo caso ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce un incremento della base occupazionale, non essendo possibile il raffronto con la media dei 12 mesi precedenti.

Per le assunzioni part-time il credito di imposta è calcolato in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.

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